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È costituzionalmente illegittimo l´art. 69 co.4 cod. pen. nella parte in cui preclude di riconoscere in capo al recidivo reiterato la prevalenza dell´attenuante del danno di lieve entità
Cristina Monteleone
La sentenza in commento trae spunto dalla questione di legittimità costituzionale sollevata dal GIP di Grosseto. Quest’ultimo, in particolare, era investito del giudizio abbreviato richiesto da un soggetto imputato del delitto previsto e punito dall’art. 628 co. 1 c.p. per avere costretto due dipendenti di un supermercato a consegnargli la somma di dieci euro mediante l’uso di minaccia (“se non mi date 10 euro torno con la pistola” e “ti spacco la testa”).
Il Giudice toscano, pertanto, ha dubitato del divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. (danno patrimoniale di particolare tenuità) sulla circostanza aggravante della recidiva di cui all’art. 99 co. 4 cod. pen.
Preso atto delle complessive modalità della condotta (e in particolare, l’esiguo conseguimento del profitto pari a soli dieci euro), delle conseguenze processuali correlate alla recidiva reiterata e infraquinquennale correttamente contestata all’imputato (ossia l’anzidetto divieto di prevalenza) e della prevedibile pena irrogabile (il minimo edittale pari a cinque anni di reclusione), l’Autorità rimettente ha ritenuto che la mera applicazione dell’art. 69 co. 4 cod. pen. avrebbe importato l’irrogazione di una pena manifestamente sproporzionata.
A sostegno della propria richiesta, il Giudice a quo richiama: la sentenza n. 120/2023 con la quale è stata ritenuta necessaria la previsione di una circostanza attenuante comune per i fatti di lievi entità di estorsione. Con detta sentenza, il Giudice delle Leggi ha ritenuto inidoneo il sistema punitivo di cui all’art. 629 cod. pen.: l’eventuale necessità di dovere applicare la recidiva reiterata elimina gli effetti benefici della circostanza attenuante art. 62 n. 4 cod. pen. eventualmente applicabile; la sentenza n. 143 del 2021 con la quale la Corte Costituzionale ha ritenuto che la circostanza attenuante per i fatti di lieve entità è necessaria per mitigare la durezza della risposta sanzionatoria.
Il Giudice delle Leggi ha ritenuto fondate le questioni evocate dal Giudice rimettente.
L’attenuante del danno di particolare tenuità diviene fondamentale per evitare che l’applicazione dei limiti edittali importino la condanna ad una pena esosa.
La superiore considerazione discende dalla mera disamina della norma in oggetto e dei limiti edittali in essa prevista. La pedissequa applicazione di detti limiti, infatti, importerebbe - in astratto - la condanna ad una pena severa anche per condotte lievi, quali una lieve spinta. L’attuale previsione codicistica, infatti, è il risultato dei vari rimaneggiamenti subiti dalla norma nel corso degli anni.
L’intervento odierno del Giudice delle Leggi, pertanto, si pone nel solco del pieno rispetto dei principi costituzionali quali il principio di uguaglianza e di proporzionalità della pena.
Alla luce delle superiori considerazioni, pertanto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, quarto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 62, numero 4), cod. pen. sulla recidiva di cui all’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Sezione: Corte Costituzionale
(Corte Cost., 12 luglio 2023, n. 141)
stralcio a cura di Annapia Biondi
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